STATUTO ASSOCIAZIONE

"FONDAZIONE LUIGI PINTOR ONLUS"


Sezione I – DENOMINAZIONE – SCOPO ED ATTIVITÀ

Articolo 1 - COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE E DURATA

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e ss. del codice civile, una Associazione senza scopo di lucro denominata “FONDAZIONE LUIGI PINTOR” ONLUS (per brevità “la Fondazione”).
La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della cd. “fondazione di partecipazione”, nell’ambito del più vasto genere delle fondazioni, così come disciplinate dal codice civile e dalle leggi collegate.
La Fondazione non ha scopo di lucro, opera nel rispetto del principio di economicità della gestione e non può distribuire – né direttamente né indirettamente – utili. La durata è stabilita sino al 31.12.2050, e può essere prorogata da delibera di Assemblea Straordinaria.

Articolo 2–SEDE

La Fondazione ha sede sociale in Roma, attualmente in Via del Boschetto, 77 - 00184. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 - SCOPO

La Fondazione si ispira agli ideali della Pace, della Democrazia, dell’Antifascismo, della Solidarietà e della Multiculturalità ed intende, in primo luogo, tutelare e promuovere, l’esperienza, l'ispirazione originaria e gli intenti politici, culturali ed editoriali da sempre patrimonio de “il manifesto”, come si è articolata nelle sue molteplici forme, a partire dal 1969 con l’uscita della prima rivista, per proseguire con la pubblicazione del quotidiano, fondato ed a più riprese diretto da Luigi Pintor. La Fondazione perseguirà in particolare i seguenti obiettivi:

  • Garantire e promuovere ogni forma di diffusione e informazione sull’esperienza de “il manifesto”.
  • Tutelare e consentire il più ampio accesso all’archivio storico delle pubblicazioni de “il manifesto”.
  • Incoraggiare la partecipazione giovanile alla vita politica e culturale del nostro Paese, diffondendo l’esperienza politica de “il manifesto”.
  • Promuovere la formazione professionale e culturale, sia giornalistica che politica, attraverso l’organizzazione di corsi, seminari, convegni, conferenze, ed ogni altra forma di diffusione delle idee.
  • Garantire la diffusione della propria attività attraverso le nuove tecnologie, con particolare riferimento all’informatica e telematica, attraverso la gestione di un adeguato sito internet ed il presidio dei social network.
  • Tutelare la libertà di stampa ed il pluralismo dell’informazione; anche promuovendo iniziative editoriali al fine di pubblicare e far pubblicare giornali, riviste e periodici, ivi incluse le versioni telematiche e multimediali.

Articolo 4 - ATTIVITA’ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà

  1. stipulare o sottoscrivere ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via meramente esemplificativa: l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la richiesta o il rilascio di fidejussioni o garanzie sia attive che passive, nei confronti o da parte di Istituti Bancari, Finanziari o Assicurativi; la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
  3. stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento in gestione di parte delle attività; partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  4. costituire ovvero concorrere - sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali - alla costituzione di società di capitali, nonché acquisire partecipazioni, anche di maggioranza, in società del medesimo tipo;
  5. promuovere campagne di sottoscrizione e raccolte di fondi, sia tra gli associati che al pubblico, nel rispetto delle norme vigenti, da destinare ad attività coerenti col proprio scopo;
  6. erogare contributi, premi e borse di studio a persone fisiche o giuridiche per attività organizzate e/o co-organizzate dalla Fondazione;
  7. promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, mostre od altri eventi topici procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori ed gli Enti Pubblici di riferimento;
  8. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, della gadgettistica, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
  9. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali

Articolo 5 - VIGILANZA

La vigilanza sulle attività della Fondazione è svolta ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 6 –UFFICI DI RAPPRESENTANZA

La Fondazione potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, uffici di rappresentanza, in Italia e all’estero, tramite i quali, oltre alle attività necessarie al perseguimento dei fini statutari, potrà svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione per lo sviluppo e l’incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali, a supporto alla Fondazione stessa.

Sezione II – PATRIMONIO, FONDO DI GESTIONE, ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 7 - PATRIMONIO

II patrimonio della Fondazione (il “Patrimonio”) è composto:

  1. dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o di beni immobili, mobili o immateriali, o dalle altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci o da altri soggetti;
  2. dai beni mobili, immobili o immateriali e dalle partecipazioni azionarie che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  3. dalle elargizioni provenienti da organismi pubblici e/o da privati con espressa destinazione a incremento del Patrimonio;
  4. dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il Patrimonio;
  5. da contributi attribuiti al Patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici
All’atto della costituzione della Fondazione, i Soci costituenti definiscono i contenuti, le modalità e i tempi dei conferimenti di rispettiva competenza.
Il Patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a garantire la continuazione nel tempo delle proprie attività.

Articolo 8 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione (il “Fondo di Gestione”) è gestito dal Consiglio Direttivo ed è destinato al finanziamento delle attività della Fondazione. Esso è costituito:

  1. dalle risorse, le rendite e i proventi derivanti dal Patrimonio o dalle attività della Fondazione medesima;
  2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio;
  3. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
  4. dagli eventuali contributi volontari, in qualsiasi forma concessi, dai propri membri o da terzi;
  5. dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Articolo 9 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo (come di seguito definito e disciplinato) approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo e, entro il 31 marzo, il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile..
E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del Patrimonio eventualmente necessaria a seguito di possibili riduzioni del Patrimonio per perdite, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, così come gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio Direttivo muniti di delega, non potranno eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Sezione III – I MEMBRI, I RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI, ESCLUSIONE E RECESSO

Articolo 10 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Il fondo di gestione (il “Fondo di Gestione”) è gestito dal Consiglio Direttivo ed è destinato al finanziamento delle attività della Fondazione. Esso è costituito
Sono membri della Fondazione:

  • Fondatori;
  • Ordinari;
  • Sostenitori;
  • Onorari.
I membri della Fondazione esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto, uniformandosi alle decisioni degli organi della Fondazione.

Articolo 11 - FONDATORI E ORDINARI

Sono membri Fondatori i soggetti che sottoscrivono l’Atto Costitutivo della Fondazione e coloro che aderiscono alla Fondazione successivamente, entro 60 giorni dalla data di costituzione, impegnandosi a contribuire al Patrimonio e al Fondo di Gestione ai sensi di quanto disposto nel medesimo atto costitutivo. membri Ordinari le persone fisiche o giuridiche che, in un momento successivo alla data di costituzione della Fondazione, dopo i 60 giorni di cui al comma precedente, aderiscano alla Fondazione, apportando un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Direttivo – come di seguito definito e disciplinato – che ne delibera l’ammissione alla Fondazione. L’acquisto dello status di membro ordinario comporta, fino alla sua scadenza, e salvo eventuale rinnovo, gli stessi diritti e obblighi dei membri fondatori.

Articolo 12 – SOSTENITORI

Sono membri Sostenitori della Fondazione, nominati tali dal Consiglio Direttivo – come di seguito definito e disciplinato –, le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi statutari, mediante contributi periodici al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione, in denaro o con l’attribuzione di beni mobili, immobili o immateriali e/o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Direttivo. I membri Sostenitori possono individuare al loro interno un proprio rappresentante con il potere di prendere parte, con diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo – come di seguito definito e disciplinato. Tale rappresentante è eletto dai membri Sostenitori nell’ambito dell’Assemblea generale e dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca. La qualifica di membro Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo é stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita, e, in caso di prestazioni una tantum, per un anno.

Articolo 13 - ONORARI

Sono membri Onorari della Fondazione, nominati tali dal Consiglio Direttivo – come di seguito definito e disciplinato – le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, si siano distinte per meriti particolari nei settori di interesse della Fondazione. I soggetti che hanno ricoperto la carica di Presidente della Fondazione acquisiscono di diritto lo status di membro Onorario. I membri Onorari possono individuare al loro interno un proprio rappresentante con il potere di prendere parte, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo. Tale rappresentante è eletto dai membri Onorari nell’ambito dell’Assemblea generale e dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca.
La qualifica di membro Onorario è a tempo indeterminato, salvo esclusione o recesso.

Articolo 14 – RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI

Sono Rappresentanti Istituzionali della Fondazione, le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti territoriali, le istituzioni universitarie, educative e scolastiche di ogni ordine e grado che, condividendo le finalità della Fondazione, sottoscrivono con la medesima un accordo di collaborazione che regoli le forme e le modalità di partecipazione alle attività di quest’ultima.
I Rappresentanti Istituzionali possono contribuire alla vita della Fondazione, e alla realizzazione dei suoi scopi statutari, con l’attribuzione di denaro, beni materiali e/o immateriali e/o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Direttivo.
I Rappresentanti Istituzionali possono nominare un loro rappresentante che partecipi, con diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo. Tale rappresentante è eletto dai Rappresentanti Istituzionali nell’ambito dell’Assemblea generale e dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca.
La qualifica di Rappresentante Istituzionale dura per tutto il periodo previsto dall’accordo di collaborazione sottoscritto con la Fondazione.

Articolo 15 – ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio Direttivo – come di seguito definito e disciplinato – può deliberare, con le maggioranze previste dal presente Statuto, l’esclusione dei membri della Fondazione.
L’esclusione è deliberata in ipotesi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

  1. inadempimento delle obbligazioni di contribuzione;
  2. condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con gli altri membri o organi della Fondazione;
  3. comportamento contrario ai doveri connessi con le prestazioni non patrimoniali;
  4. grave danno all’immagine della Fondazione;
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
  1. estinzione, a qualsiasi titolo avvenuta;
  2. messa in liquidazione;
  3. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.
I membri possono recedere dalla Fondazione, fermo restando l’obbligo di adempiere le obbligazioni assunte.
In caso di esclusione o recesso, gli eventuali componenti di organi della Fondazione, o di eventuali altre entità giuridiche da quest’ultima partecipate o ad essa riferibili, che siano espressione dell’escluso o del receduto, decadono dalle rispettive cariche, con effetto dalla data della delibera di esclusione ovvero dalla data di efficacia del recesso.
L’esclusione e il recesso comportano solo la perdita della qualifica precedentemente attribuita e non danno in nessun caso diritto alla restituzione di quanto versato o prestato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione ovvero dalla data di efficacia del recesso. In caso di recesso, rimangono fermi gli impegni di contribuzione assunti nei confronti della Fondazione.

Sezione IV – ORGANIZZAZIONE

Articolo 16 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

  • il Presidente Onorario;
  • il Presidente ed il Vice Presidente;
  • il Segretario Generale;
  • il Consiglio Direttivo;
  • l’Assemblea generale;
  • il Revisore legale dei conti;
  • la Commissione dei Garanti.

Articolo 17 – INELEGGIBILITÀ E VERIFICA DEI REQUISITI

Non possono rivestire cariche nell’ambito della Fondazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile, nonché, con riferimento al Revisore legale dei conti, dall’articolo 2399 del codice civile e dalla normativa di riferimento.
Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per la carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Articolo 18 - DECADENZA DALLA CARICA

Decadono dalla carica coloro che si vengano a trovare, successivamente all’assunzione dell’incarico, in una situazione di ineleggibilità
Decade inoltre dalla carica il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.
La decadenza dalla carica è dichiarata dall’organo di appartenenza.

Articolo 19 - PRESIDENTE ONORARIO

Può essere nominato dall’Assemblea un Presidente Onorario; è individuato tra coloro che si siano distinti per meriti particolari nelle attività di interesse della Fondazione e che condividano le finalità di quest’ultima, contribuendo alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi. L’elezione alla carica di Presidente onorario comporta di diritto l’acquisto dello status di membro onorario della Fondazione.
E’ compito del Presidente della Fondazione svolgere le consultazioni dei componenti del Consiglio Direttivo, al fine di individuare il soggetto in grado di ottenere la maggioranza dei consensi necessari per l’elezione alla carica di Presidente Onorario.
Il Presidente Onorario svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio Direttivo nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione, e può partecipare a tutte le adunanze di tale organo, senza diritto di voto.
La carica di Presidente Onorario è svolta a titolo gratuito e a tempo indeterminato, salvo dimissioni o altre cause di decadenza previste dal presente statuto.

Articolo 20 – PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E SEGRETARIO GENERALE DELLA FONDAZIONE

La rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta disgiuntamente al Presidente ed al Segretario Generale, che svolge anche il compito di Tesoriere; in loro assenza, ad un delegato.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica cinque anni, salvo decadenza, revoca o dimissioni. Il Presidente, che ricopre sia la carica di Presidente della Fondazione che di membro e Presidente del Consiglio Direttivo, ed il Segretario Generale, curano le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Vice Presidente, od un eventuale sostituto ove nominato, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, solo nei limiti dei poteri delegatigli con singolo atto del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo (il “Consiglio”) è composto da tre a nove membri scelti tra Fondatori e Ordinari cui si aggiunge un rappresentante per ciascuna delle altre categorie di membri, se presenti, eletto ai sensi del presente Statuto. Ciascun membro dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Qualora il membro Fondatore od Ordinario eletto sia una persona giuridica, questa sarà presente alle riunioni del Consiglio Direttivo per mezzo del proprio legale rappresentante o altra persona da questi designata.
Al Consiglio Direttivo competono le funzioni di seguito indicate:

  1. nomina tra i suoi componenti il Segretario Generale ed il Vice Presidente;
  2. definisce annualmente gli obiettivi e i programmi d’intervento della Fondazione;
  3. verifica i risultati della gestione, predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo d’esercizio, da sottoporre all’Assemblea, definendo l’eventuale incremento del Fondo di Gestione, a valere sul Patrimonio;
  4. delibera circa l’accettazione dei soci della Fondazione ed i requisiti minimi per acquisire tale qualifica, secondo le categorie previste ai sensi del presente Statuto; approva i Programmi generali, anche pluriennali, di intervento e di gestione patrimoniale;
  5. attua le linee generali dell’attività della Fondazione, i programmi e gli obiettivi, definiti d’intesa con l’Assemblea, nell’ambito delle disponibilità del Fondo di Gestione e del Patrimonio;
  6. nell’ambito degli scopi e delle attività, predispone il budget di spesa annuale ed il programma di reperimento delle risorse finanziarie della Fondazione;
  7. predispone il bilancio di previsione, in cui, tra l’altro, valuta e individua la consistenza necessaria del Fondo di Gestione, ed il bilancio consuntivo d’esercizio che saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea;
  8. approva, ove lo ritenga opportuno, il regolamento relativo all’organizzazione e al funzionamento della Fondazione;
  9. istituisce, ove lo ritenga opportuno, i dipartimenti e un centro studi della Fondazione e procede alla nomina dei relativi responsabili, determinandone altresì le funzioni, la natura nonché la durata del rapporto;
  10. istituisce, ove lo ritenga opportuno, delegazioni e uffici in Italia e all’estero;
  11. delibera l’istituzione delle imprese strumentali con contabilità separata oltre all’acquisizione e alla dismissione di partecipazioni di controllo nelle stesse;
  12. nomina e designa i rappresentanti negli organi delle società e degli enti partecipati;
  13. delibera sulla stipulazione di atti, convenzioni e contratti, sia con privati che con la pubblica amministrazione e delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;
  14. promuove azioni giudiziarie, delibera sulle stesse, su arbitrati e transazioni;
  15. propone all’Assemblea eventuali modifiche statutarie, ferme restando le finalità della Fondazione.
  16. Le delibere riguardanti la modifica dello Statuto, la trasformazione, lo scioglimento o la devoluzione del patrimonio della Fondazione sono di pertinenza dell’Assemblea.

Articolo 22 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO E QUORUM

La convocazione del Consiglio Direttivo spetta al Presidente o a chi ne fa le veci.
L’adunanza del Consiglio deve essere convocata almeno due volte l’anno per la predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assem-blea, nonché per la definizione, ai sensi del precedente Art.21 delle linee generali dell’attività della Fondazione, dei programmi e degli obiettivi.
Il Consiglio è inoltre convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o quando gliene facciano richiesta motivata almeno un quarto dei componenti del Comitato.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno e deve essere spedita mediante, alternativamente, raccomandata, telegramma, fax o e-mail all’indirizzo dei componenti del Consiglio, almeno sette giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della riunione.
Ai fini della regolare costituzione è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto solo in prima convocazione.
Alle riunioni del Consiglio è invitato il Revisore legale dei conti.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci, che sottoscrive i verbali con il Segretario Generale, o con il soggetto che ha provveduto alla redazione del verbale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.
Qualora in corso di mandato vengano meno per qualunque causa, inclusa la decadenza, uno o più consiglieri, l’Assemblea nella prima riunione utile, ovvero appositamente convocata, provvede all’indicazione del nominativo del sostituto, che assumerà la carica nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva a tale indicazione.
Il Consiglio Direttivo uscente, o ciascuno dei suoi membri, rimane in carica sino a che non sia insediato il nuovo Consiglio.

Articolo 23 - SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE

Il Consiglio direttivo nomina il Segretario Generale della Fondazione con funzioni di Tesoriere, eventualmente dotandolo di una struttura di supporto, il quale è responsabile del buon andamento progettuale, amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione.
Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle attività della Fondazione, tramite un’attività di coordinamento delle stesse, cura la gestione della cassa della Fondazione, ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo, cui riferisce del proprio opera

Articolo 24 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Revisore legale dei conti è nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra i soggetti iscritti nell'apposito registro.
II Revisore legale dei conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo d’esercizio, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore legale dei conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Revisore legale dei conti resta in carica per tre esercizi e può essere rieletto per non più di un mandato.

Articolo 25 – L’ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea generale della Fondazione (l’“Assemblea”) è costituita da tutti i soci della Fondazione che, all’atto della convocazione siano in regola con il versamento della quota associativa ove prevista, che non abbiano presentato domanda di dimissioni e che non abbiano ricevuto il provvedimento di decadenza o espulsione.
Legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci compresi gli assenti e i dissenzienti.
Ogni socio ha diritto ad un voto. In caso di assenza o impedimento, il socio potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta, da altro socio. Ciascun socio potrà essere portatore di massimo cinque deleghe.
L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.
L’Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta deve assumere deliberazioni di propria competenza previste dal successivo art. 26, nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi della Fondazione ed ogni volta che lo riterrà necessario il Presidente.
L’Assemblea generale dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, o su richiesta di un terzo dei propri membri - o, limitatamente al rinnovo o alla revoca di uno o più rappresentanti delle singole categorie dei membri, da uno di tali membri - mediante avviso ai soci affisso nella sede sociale o tramite fax, messaggio di posta elettronica o con altri mezzi elettronici compreso l’avviso sul sito web ufficiale dell’Associazione (www.fondazionepintor.it) almeno otto giorno prima.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.
Le modifiche statutarie sono valide ove approvate da una maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
In caso di parità di voti, la proposta, oggetto delle deliberazioni, si intende respinta. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. Ai fini dell’elezione dei rappresentanti delle singole categorie dei membri della Fondazione ai sensi del presente Statuto, ciascuna categoria vota esclusivamente per l’elezione del proprio rappresentante
Nell’assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio preventivo o consuntivo, o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi non partecipano al voto.

Articolo 26 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

Spetta all’assemblea, in seduta ordinaria:

  1. la nomina e revoca del Presidente e di un eventuale Presidente Onorario;
  2. la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
  3. la nomina e la revoca della Commissione dei Garanti;
  4. l’approvazione del bilancio consuntivo, che dovrà essere accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo;
  5. la ratifica del preventivo finanziario, approvato e proposto dal Consiglio Direttivo;
  6. l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione della Fondazione;
  7. fissazione di una quota associativa annuale e sua entità;
  8. ogni altro adempimento che non sia stato demandato per legge o per Statuto alla competenza di altro organo associativo.
in seduta straordinaria:
  1. l’approvazione delle modifiche statutarie;
  2. lo scioglimento della Fondazione e la sua proroga oltre la durata stabilita alla costituzione;
  3. la nomina dei liquidatori;
  4. la devoluzione del patrimonio residuo;
Le competenze dell’Assemblea non sono delegabili.
L’Assemblea collegialmente o qualsiasi suo componente anche singolarmente, può sottoporre al Consiglio, documenti, studi o proposte per la realizzazione di progettualità ad alto valore aggiunto per il Paese e per il migliore funzionamento della Fondazione stessa.
Ciascuna categoria dei membri della Fondazione nomina il proprio rappresentante nell’ambito dell’Assemblea.

Articolo 27 - COMMISSIONE DEI GARANTI

Qualunque membro, qualora ritenga lesi i diritti ad esso attribuiti dal presente Statuto, può adire la Commissione dei Garanti, formata da tre componenti, nominati dall’Assemblea tra i membri (esclusi coloro che assumono altre cariche all’interno della Fondazione), secondo criteri di competenza e professionalità, cui è delegata la risoluzione di tutte le contestazioni e le controversie tra i membri e tra essi e la Fondazione.
La Commissione dei Garanti resta in carica per cinque anni. I membri non sono rieleggibili.
Le decisioni della Commissione dei Garanti sono assunte secondo equità e sono vincolanti per i membri e per la Fondazione, senza possibilità alcuna di contestazione. È escluso, pertanto, il ricorso all’autorità giudiziaria, salvo che nei casi inderogabilmente previsti dalla legge ovvero per ottenere un titolo esecutivo delle determinazioni della Commissione dei Garanti.
La Commissione dei Garanti provvederà, entro trenta giorni dalla sua costituzione, ad approvare un proprio regolamento di procedura

Articolo 28 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Patrimonio verrà devoluto ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, con deliberazione dell’Assemblea, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri.
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Patrimonio verrà devoluto ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, con deliberazione dell’Assemblea, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri.

Articolo 29 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Statuto è regolato dalla legge italiana. Salvo quanto previsto dall’Art. 27 del presente Statuto, per qualsiasi controversia in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto, o che sorga in dipendenza di affari della Fondazione, che non sia risolta internamente dalla Fondazione stessa, è competente il Foro di Roma in via esclusiva.

Articolo 30 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge in materia.Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge in materia.